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CONTATTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE Memoria900


STATUTO SOCIALE



Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa sul Terzo Settore, l'Associazione non riconosciuta di promozione ed aggregazione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE Memoria900" in sigla "APS M.900"- c.f. 95039470588.


Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in 00049 Velletri - Vicolo Bellonzi n. 10.


Art. 3 - SCOPI E PRINCIPI INFORMATORI

L'Associazione non persegue finalità di lucro. È apartitica, aconfessionale ed opera secondo principi e criteri non discriminatori. L'Associazione ha lo scopo primario di raccogliere, organizzare, elaborare, rendere fruibile e divulgare la memoria storica e sociale del XX secolo, riguardo al territorio nazionale e, in particolare, all’ambito locale, con l’obiettivo di avvicinare le varie generazioni condividendo esperienze e vissuti. In specifico, si intendono promuovere attività di: ricerca, studio ed elaborazione di materiali documentali, testimonianze; produzione e promozione di studi specialistici; organizzazione di eventi culturali, con l’obiettivo di elevare le conoscenze su avvenimenti, personaggi, periodi politici ed economici, trasformazioni sociali e culturali che hanno connotato il novecento; organizzazione di vacanze studio, laboratori e sessioni didattiche per bambini, ragazzi, adulti e anziani; costituzione di gruppi di lavoro e ricerca; pubblicazione di articoli, periodici, testi e notiziari riguardanti le attività associative e non; editorialista multimediale, pubblicazioni a stampa e/o videografici. Tutte le attività dell’Associazione sono informate a finalità di solidarietà sociale, garantendo: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.


Art. 4 - SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale, portano il loro contributo associativo, culturale e sono in regola con il pagamento delle quote sociali. I Soci costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione. I Soci si suddividono in cinque categorie:

SOCI FONDATORI: sono quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo.

SOCI ORDINARI: sono i Soci in regola con il versamento delle quote associative previste. Esercitano il diritto di voto in Assemblea. Ogni Socio Ordinario può esercitare un solo voto, salvo delega scritta conferita da altro Socio ordinario. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

SOCI SOSTENITORI: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

SOCI JUNIORES: sono i Soci che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Sono in regola con le quote associative previste per la categoria. Partecipano ai lavori dell’Assemblea, possono presentare proposte di attività all’assemblea e al Consiglio Direttivo. Non godono del diritto di voto.

SOCI ONORARI: l'Assemblea dei Soci conferisce la qualifica di Socio Onorario a personalità che possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione. Non è previsto il versamento di quote associative. Ogni Socio Onorario può esercitare un solo voto; non può delegare il proprio voto o essere portatore di deleghe di altri Soci.


Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto, accettare le norme del presente Statuto. La qualità di Socio è acquisita al momento dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, ovvero dal riconoscimento della qualifica da parte dell’Assemblea per i Soci Onorari. La domanda di ammissione a Socio Juniores dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.


Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci godono dei diritti stabiliti dallo Statuto. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dall'Associazione.


Art. 7 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci decadono per: dimissioni volontarie; morosità nel pagamento delle quote sociali; radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.


Art. 8 - ORGANI

Gli Organi Sociali sono: a. Assemblea; b. Consiglio Direttivo; c. Presidente Onorario; d. Presidente; e. Vice Presidente; f. Segretario; g. Tesoriere. Le cariche dalla lettera c. alla g. sono tra loro incompatibili.


Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea è composta da tutte le categorie dei Soci in regola con le quote associative. La sua funzionalità è regolata dagli articoli seguenti.


Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L’assemblea svolge i seguenti compiti: determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; approva il bilancio di esercizio; nomina e revoca il Presidente Onorario, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente su proposta del Consiglio Direttivo; delibera sulla responsabilità dei componenti di tutti gli organi sociali, anche quelli da lei non direttamente eletti, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dello statuto; approva il regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza.


Art. 11 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL’ASSEMBLA

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta al Consiglio Direttivo della metà più uno dei Soci con diritto di voto, che potranno proporre anche l’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria può avvenire, con un preavviso minimo non inferiore ai 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla richiesta dei Soci, a mezzo comunicazione postale e/o telefonica e/o telematica, optando di volta in volta per lo strumento che garantisca la maggior certezza possibile del buon esito della comunicazione. L’assemblea Ordinaria o Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. La data della seconda convocazione dovrà essere di almeno 24 ore successiva a quella della prima convocazione. Le deliberazioni dell’assemblea Ordinaria e Straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone. L’assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con le medesime modalità di cui al comma precedente. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


Art. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dall’ Assemblea con il voto favorevole di una maggioranza qualificata di tre quinti dei Soci con diritto di voto presenti anche con delega, e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l’opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’Associazione. Il Presidente Onorario può rappresentare l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto. Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.


Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri ed è eletto direttamente dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e Sostenitori dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha durata triennale, i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale, all’eventuale bilancio preventivo e propone l’ammontare delle quote associative. Il Direttivo è convocato mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, del Presidente o del Segretario, con un preavviso di norma di tre giorni, fatte salve le urgenze determinate dal Presidente. La comunicazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e l’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del Presidente o del Vice Presidente, nonché della maggioranza dei membri in caso di parità vale il voto di chi presiede. Il Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in assenza, dal Vice Presidente. Le discussioni e le deliberazioni del Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso, tra l’altro: propone all’Assemblea i candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente, elegge il Segretario e il Tesoriere; promuove e coordina i programmi di attività necessarie ed utili per il perseguimento degli scopi dell’Associazione; autorizza la stipulazione di accordi e contratti con terzi; predispone il rendiconto annuale e l’eventuale bilancio preventivo; delibera sulle domande di ammissione dei soci; propone annualmente all’Assemblea l’importo delle quote associative per le singole categorie di Soci; delibera sul rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione; provvede alla definizione dell’Ordine del Giorno delle convocazioni dell’Assemblea; sottopone all’Assemblea eventuali proposte di modifica del presente statuto. A cura del Direttivo dovranno essere tenute le scritture contabili obbligatorie per legge nonché il libro verbali delle riunioni dell’Assemblea e quello delle riunioni del medesimo Direttivo.


Art. 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Direttivo e l’Assemblea. Il Presidente dura in carica quanto il Direttivo, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e degli organi sociali. Il Presidente svolge l’ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell’Assemblea e delle deliberazioni del Direttivo, riferendo ad esse in merito all’attività svolta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni o su espressa delega di questi.


Art. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Direttivo tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Direttivo e per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea. Redige il Bilancio ed è depositario delle risorse economiche dell’Associazione e cura la tenuta dei libri e dei registri contabili.


Art. 16 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Direttivo tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Direttivo e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea. Redige i verbali e le delibere delle riunioni dell’Assemblea e del Direttivo. In caso di sua assenza è sostituito da un Segretario provvisorio eletto dal relativo consesso per ogni singola adunanza. È depositario dei registri sociali ad esclusione di quelli contabili.


Art. 17 - PATRIMONIO

Il Patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione sono costituiti da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.


Art. 18 - DISTRIBUZIONE DI UTILI.

L'Associazione ha il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge, finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.


Art. 19 - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Eventuali controversie tra i Soci e tra questi e gli Organi dell’Associazione saranno sottoposte esclusivamente alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo dal Presidente dell’Ente di riferimento; essi giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.


Art. 21 - DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci, secondo le norme del CC. Il Patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga, in aderenza alla normativa vigente.


Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi vigenti nazionali e regionali che regolano l'Associazionismo sociale. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Velletri.